Distiller's corner / Normative e disciplinari

Le novità del regolamento europeo sulle bevande spiritose

Davide Terziotti

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24 Maggio 2021

Dal 25 maggio 2021 entra in vigore appieno il nuovo testo che regola l’etichettatura delle bevande spiritose, (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, modifica all’importante testo introdotto con (CE) n. 110/2008. Alcune parti erano infatti già in essere dall’8 giugno 2019.

Come indicato nella presentazione del provvedimento le modifiche all’importante testo del 2008, già comunque modificato con altri interventi nel corso degli anni, si rende necessario “alla luce dell’esperienza recente e dell’innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori”.

Vediamo i punti salienti del testo e le principali novità.

Definizioni legali

Il primo importante cambiamento è nella definizione legale di “bevanda spiritosa” (articolo 2) in cui vengono descritte con maggiore precisione le tecniche ammesse e precisate le caratteristiche dell’acqua di diluizione.

L’articolo 10 è fondamentale in quanto definisce le particolarità di ciascuna bevanda spiritosa che quindi potrà acquisire denominazioni specifiche. I dettagli e gli standard di composizione per ogni categoria si trovano sempre all’Allegato I. Sono presenti alcune norme ad hoc per prodotti locali. Ad esempio, vi sono alcune deroghe per il sistema di invecchiamento dinamico dei brandy (Allegato III) e per il Rum-Verschnitt (Allegato II). L’indicazione geografica ha precedenza sulla denominazione legale e può prenderne il posto o essere completata dalla denominazione legale stessa.

Se una bevanda spiritosa non rientra in nessuna delle categorie deve essere nominato genericamente “Bevanda spiritosa”. Se invece una bevanda spiritosa rientra in più di una categoria, si possono usare una o più denominazioni legali.

Allusioni

L‘articolo 12 è interamente dedicato alle allusioni e cioè regola in maniera più chiara tutta la categoria delle bevande miscelate e composte e degli alimenti contenenti bevande spiritose.

La condizione di base per poter alludere a una categoria specifica è che provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione (requisito della genuinità). La norma elimina quindi il rischio di alludere a una bevanda pregiata anche se utilizzata solo in parte nella miscela. Il principio dell’allusione è quello di usare una denominazione legale per definirne il gusto.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, le bibite miscelate con spiriti (whisky e cola) o anche gli alimenti come il babà al rum. Esistono diversi casi ed eccezioni a questa norma essendo le possibilità di miscelazione e aggiunta ad alimenti piuttosto ampia. Cosa succede se miscelo due bevande spiritose? Il principio è che non si possano usare allusioni se nessuna bevanda prevale sull’altra in termini organolettici. Un classico esempio sono le creme a cui generalmente è aggiunto un termine composto (esempio, Crema al whisky).

Edulcorazione

Le principali novità riguardano comunque le soglie minime e massime di edulcorazione, introdotte con maggiore precisione. L’aggiunta di edulcoranti, dopo la distillazione permette infatti di modificare le caratteristiche organolettiche con l’obiettivo di “arrotondarne il sapore finale”.

Una delle norme che ha creato più conflitti è il limite massimo di 20g/l fissato per il Rum (il precedente era 0), il medesimo in essere per la Grappa. La norma sembra suggerire un approccio pragmatico alla pratica di molti produttori di edulcorare il distillato pur senza dichiararlo (anche con soglie molto maggiori). Inevitabilmente chi produceva rum senza edulcoranti si sente penalizzato da questo allentamento legislativo. Fissato anche il limite per l’acquavite di frutta è di 18 g/l.

Per i liquori entra in vigore invece lo zuccheraggio minimo di 100 g/l con una deroga a 70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcole etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide e 80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all’assenzio. Curiosamente la categoria dei Bitter rimane inalterata, lasciando alla definizione organolettica di “gusto amaro” e lasciando la possibilità di aggiungere “bitter” o “amaro” anche alla denominazione liquore se “di gusto amaro”.

Il nuovo regolamento contiene anche disposizioni che lasciano la possibilità di introdurre le tipologie di edulcoranti permessi. Gli edulcoranti attualmente ammessi sono elencati nell’articolo 4 al punto 9.

Alcole Etilico

Nuove e più precise disposizioni sono state introdotte per rendere più trasparente la tipologia di alcol etilico di origine agricola (GNA). In particolare, l’articolo 13 parte 1 precisa che si possa fare riferimento alla materia prima utilizzata per la produzione dell’alcol “solo se l’alcole etilico o tali distillati sono ottenuti esclusivamente a partire da tale materia prima”. In caso contrario andranno indicati “secondo l’ordine decrescente dei quantitativi in volume dell’alcole puro”.

La norma è una importante novità soprattutto nel settore della vodka dove l’origine dell’alcol è un importante veicolo comunicativo per i produttori.

Organismi deputati al controllo del processo di invecchiamento

Viene posto rimedio, almeno nelle intenzioni, sulla certificazione del processo di invecchiamento. Il regolamento dà alla Commissione il potere di istituire un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 6. In Italia attualmente questo controllo è interamente delegato all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM), di fatto assegnando la possibilità di avere prodotti invecchiati certificati solo per chi possiede una licenza ad accisa sospesa.

Norme transitorie

Cosa succede per le bevande ancora in commercio col vecchio regolamento? Sono previste delle misure transitorie, in particolare su questo punto si stabilisce che i prodotti non conformi alle nuove disposizioni ma conformi al vecchio regolamento e fabbricati dell’entrata in vigore del nuovo testo, possano continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento scorte (art. 50 par. 1°).

Apprezzabile lo sforzo della Commissione di allineare il regolamento al mercato e ai cambiamenti tecnologici, con una battuta potremmo dire che lascia l’amaro in bocca, il cedimento ai fatti e alla realtà con la possibilità di edulcorare il Rum.

Regolamento

REGOLAMENTO (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019

REGOLAMENTO (CE) n. 110/2008

 

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